19 Aprile 2024

STATUTO IRASE DELL’EMILIA ROMAGNA

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita un’associazione professionale e culturale, denominata “IRASE REGIONALE dell’Emilia Romagna – ISTITUTO DI RICERCA ACCADEMICA SOCIALE ED EDUCATIVA”, (di seguito, per brevità,

 

“IRASE Emilia Romagna”) senza vincoli di rappresentazione grafica, cui aderisce il personale del comparto scuola, della formazione professionale e del mondo accademico, che intende promuovere:

– lo sviluppo e l’adeguamento costante del sistema formativo, in Italia e all’estero in relazione alle esigenze della società, e il riconoscimento e la rivalutazione di tutte le professionalità;

– il confronto fra le diverse figure professionali operanti nel mondo della scuola;

– la condivisione di tematiche relative all’educazione, formazione e istruzione nella comunità educante;

– l’apertura a proposte e tematiche comunitarie e internazionali; – la promozione della cultura relativa alla sicurezza. L’associazione non persegue fini di lucro.

Art. 2 – Sede

L’IRASE dell’Emilia Romagna ha sede legale in Bologna, alla Via Serena 2/2, presso la sede confederale della UIL Regionale Emilia Romagna. Al fine di progettare le varie iniziative in base alle effettive esigenze locali e alle decisioni assunte dall’assemblea dei Soci possono essere individuati, al fine organizzativo, coordinatori provinciali la cui azione si svolgerà in sintonia con gli organi regionali e con quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 3 – Scopi

L’IRASE Emilia Romagna si prefigge di raggiungere e perseguire le proprie finalità anche in relazione agli scopi e agli obiettivi della Federazione della UIL Scuola RUA.

Art. 4 – Finalità

L’associazione si propone:

1) di promuovere attività di ricerche: a) in relazione ai metodi di misurazione e verifica della qualità dei processi formativi; b) in relazione ai problemi dell’istruzione, della formazione professionale e della cultura; c) per i processi educativi più complessi, i problemi sociali e la verifica delle condizioni ambientali e strutturali connesse con le attività educative e formative;

2) di organizzare e gestire, mediante l’impiego di persone iscritte in albi professionali in proprio e per conto terzi: a) attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale della scuola di ogni ordine e grado e della formazione professionale; b) attività di preparazione per i candidati ai concorsi di accesso ai posti di ruolo, inerenti alle qualifiche funzionali, previ- ste per il personale del comparto scuola;

3) di effettuare pubblicazioni informative in materia e organizzare convegni e studi;

4) gestire l’attività associativa anche unitamente o per mezzo di associazioni aventi scopi affini e analoghi.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare anche attività commerciali marginali, nei limiti previ- sti dalla legislazione vigente. Restano, in ogni caso, escluse tutte le attività professionali tutelate, riservate agli iscritti in albi di legge.

Art. 5 – Soci Possono far parte dell’associazione e sono distinti in:

  1. a) Soci ordinari: coloro che appartengono al comparto scuola, docenti universitari, ispettori tecnici, esperti dei problemi della ricerca educativa e didattica, della progettazione didattica e formativa, artisti, scrittori, musicisti legati al mondo della scuola, dell’università e delle accademie, nonché personale della formazione professionale. Tali soci sono ammessi, dietro presentazione di regolare domanda, vistata da due soci ordinari, con delibera della Giunta Esecutiva, e dietro versamento della quota annuale di sottoscrizione, fissata dall’assemblea, e, in prima istanza, dalla Giunta Esecutiva;
  1. b) Soci sostenitori: coloro i quali si impegnino a sostenere le attività sociali, effettuando versamenti al fondo comune di dotazione;
  2. c) Soci onorari: coloro i quali, per le loro specifiche qualità personali, siano riconosciuti tali dagli organi dell’associazione stessa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Art. 6 – Organi

Sono organi dell’associazione: L’Assemblea del Soci; La Giunta Esecutiva; Il Presidente; Il Vice Presidente; Il Comitato tecnico-scientifico; Il Collegio Sindacale; Il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L’assemblea è composta da tutti i soci ordinari, in regola con il versamento

della quota associativa o del contributo annuo.

L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del piano annuale di attività, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della relazione annuale sull’attività svolta e, in seduta straordinaria, per iniziativa del Presidente o per decisione della Giunta Esecutiva, o su richiesta motivata di al- meno un quinto dei soci.

L’assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata con a.r., o con pec, contenente l’ordine del giorno, inviata a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data della riunione ovvero trasmessa con modo di comunicazione telematico, che fornisca riscontro dell’avvenuta ricezione, previa affissione, presso la sede, della convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. In seduta ordinaria, l’assemblea:

– elegge la Giunta Esecutiva;

– elegge il Collegio Sindacale;

– elegge il Collegio dei Probiviri;

– discute e approva la relazione annuale del Presidente;

– approva annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;

– stabilisce le linee programmatiche di attività dell’associazione;

– delibera sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività della stessa;

– determina la misura della quota associativa e l’eventuale adeguamento del contributo annuo.

In seduta straordinaria, l’assemblea delibera:

– sulle modifiche dello statuto;

– sullo scioglimento dell’associazione;

– sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

In sede ordinaria, l’assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci, e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti personalmente o per delega.

In sede straordinaria, l’assemblea è valida, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza di tre quarti degli iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti personalmente o per delega salvo quanto previsto al successivo articolo 18 (diciotto).

È consentito il conferimento della delega ad altro socio ma non facente parte della Giunta Esecutiva o del Collegio Sindacale, con massimo di cinque deleghe.

In mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intera compagine associativa e tutti i membri della Giunta esecutiva e del Collegio Sindacale. L’assemblea è, comunque, totalitaria, quando sono presenti o informati i membri della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell’argo- mento, posto all’ordine del giorno. Se i membri della Giunta esecutiva e del Collegio Sindacale non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell’associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 8 – La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è formata da tre a undici membri, eletti dall’assemblea dei Soci, compreso il Presidente dell’associazione, ai quali è affidata la responsabilità dei settori e delle sezioni di ricerca. La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni e può essere rieletta, provvede alla (e cura la) realizzazione dei progetti e dei programmi di attività dell’associazione e delle iniziative programmate dall’assemblea dei Soci, e alla loro documentazione, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci, provvede all’attribuzione di incarichi di lavoro, coordina le attività ed assicura il buon funzionamento dei servizi, provvede all’organizzazione delle proprie riunioni e cura l’attuazione delle proprie delibere.

La Giunta ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con ogni facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge, o per Statuto, sono espressa- mente riservati all’assemblea dei soci.

Le decisioni della Giunta Esecutiva sono valide, se approvate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, oltre il Presidente, e delibera- te con la maggioranza semplice dei voti.

In calce a tutti gli atti, andrà riportata la seguente dicitura: “Le articolazioni regionali dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile, e rispondo- no in proprio degli impegni assunti sia con riferimento ai beni di loro pertinenza, sia alle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub Art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale, adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva, approvata dall’Assemblea dei Soci dell’IRASE regionale”.

Nei rapporti interni ed esterni la Giunta esecutiva, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e funzioni, utilizzerà esclusivamente la denominazione, il marchio ed il logo “IRASE Regionale dell’Emilia Romagna”. La Giunta Esecutiva elegge tra i suoi membri un Segretario, che redige i verbali dei lavori della Giunta e dell’Assemblea dei Soci.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente regionale è eletto dall’assemblea dei Soci, per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e firma, per conto di questa, tutti gli atti attinenti ai giudizi ed ai rapporti verso terzi in relazione esclusivamente degli impegni assunti dall’IRASE regionale. Al Presidente spetta inoltre la presidenza della Giunta Esecutiva. Nei rapporti interni ed esterni, il Presidente, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e funzioni, utilizzerà esclusivamente la denominazione, il marchio ed il logo “IRASE Regionale dell’Emilia Romagna”.

Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il Comitato Tecnico-Scientifico, esercita la sorveglianza sull’attività culturale dell’associazione, assicurando la conformità tra indirizzi programmatici definiti dall’assemblea, decisioni della Giunta Esecutiva, e loro attuazione, promuove la piena valorizzazione degli apporti propositivi e consultivi del Comitato Tecnico-Scientifico, predi- spone la relazione programmatica annuale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi compiti vengono assolti dal Vice Presidente, salva in ogni caso la possibilità di attribuzione di parte delle funzioni a mezzo di delega rilasciata ad altro membro della Giunta Esecutiva. Possono essere concesse dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva, anche ad estranei all’associazione, procure speciali per determinati atti.

Ai fini della progettazione e della realizzazione di attività e interventi volti a soddisfare esigenze locali, in ambito provinciale, può essere designato un coordinatore, la cui azione si svolgerà in sintonia con gli organi regionali e con quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall’assemblea dei Soci, per la durata di tre anni ed è rieleggibile. I compiti principali del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono quelli previsti dalla normativa vigente e, in particolare, curare gli aspetti organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati.

Nei rapporti interni ed esterni, il Vice Presidente, nell’ambito dei propri com- piti istituzionali e funzioni, utilizzerà esclusivamente la denominazione, il marchio ed il logo “IRASE Regionale dell’Emilia Romagna”.

Il Vice Presidente cura e aggiorna il libro dei Soci dell’associazione.

Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall’assemblea dei soci e ha il compito di comporre le eventuali controversie che possano

sorgere tra i soci.

Il Collegio è eletto dall’assemblea dei Soci, per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio decide secondo equità e come bonario compositore di ogni eventuale controversia.

Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri non sono impugnabili e devo- no essere eseguite dagli Organi dell’associazione.

Art. 12 – Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero dispari e con un massimo di 25 (venticinque) membri, nominati dalla Giunta Esecutiva, anche fra i non associati, ed è coordinato dal Presidente della Giunta Esecutiva o da un suo delegato. Sono chiamati a far parte del Comitato Tecnico-Scientifico studiosi ed operatori, anche stranieri, competenti nei vari settori attinenti alle finalità statutarie. Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati nella carica. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzione consultiva; formula pareri, proposte, raccomandazioni ed esprime una valutazione tecnica sui programmi e sui risultati scientifici dell’attività dell’associazione.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno.

Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge tra i suoi membri un Segretario, che redige i verbali dei lavori del Comitato.

Art. 13 – Il Collegio Sindacale

L’assemblea dei Soci elegge il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Essa nomina pure il Presidente del Collegio Sindacale. I sindaci hanno poteri e obblighi stabiliti dalla legge in relazione alle norme applicabili in materia societaria. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile dell’associazione e di vigilare sull’osservanza delle norme di legge e di quelle derivanti dal presente statuto.

Esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti dalla Giunta Esecutiva, e ne riferisce ai soci.

Altri compiti del Collegio Sindacale, in particolare, sono:

– partecipare alle riunioni assembleari e di Giunta Esecutiva, senza però potere di voto;

– verificare la legittimità delle operazioni della Giunta Esecutiva e dei suoi membri;

– verifica dei bilanci, rendiconti consuntivo e preventivo annuale, prima della loro presentazione all’assemblea;

– redazione della relazione annuale al bilancio, rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea;

– convocazione, in caso di necessità, di un’assemblea, qualora la Giunta esecutiva non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente e del Vice Presidente della Giunta.

Per le riunioni del Collegio Sindacale, vanno redatti processi verbali, che, sottoscritti dagli intervenuti, vanno trascritti nell’apposito libro. Il Collegio Sindacale elegge tra i suoi membri un Segretario, che redige i verbali dei lavori del Collegio.

Art. 14 – Gratuità degli incarichi

Tutti gli incarichi sono ricoperti senza alcun onere per l’associazione, salvo il

rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali. Con la maggioranza prevista per le deliberazioni in seduta straordinaria, di cui all’Art. 7 dello Statuto, l’Assemblea dei soci può attribuire un compenso al Presidente e al Vice Presidente dell’Associazione, proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, non superiore a quello previsto in enti che operano in settori e condizioni, uguali o analoghi a quello dell’associazione disciplinata dal presente Sta- tuto.

Art. 15 – Organizzazione interna

Le attività dell’IRASE Regionale dell’Emilia Romagna possono svolgersi tra- mite settori o sezioni ricerca, commissioni di studio o gruppi di progetto. Le commissioni o i gruppi sono istituiti di volta in volta con decisione della Giunta Esecutiva in base ai programmi di lavoro stabiliti dalla Giunta Esecuti- va e sugli indirizzi deliberati dall’assemblea. I membri delle sezioni, commissioni o dei gruppi di lavoro vengono nominati dal Vice Presidente, su conforme decisione della Giunta Esecutiva.

Art. 16 – Patrimonio e gestione

L’associazione ha autonomia patrimoniale e gestisce le entrate derivanti dalle quote associative, dai contributi e dai proventi di attività, nonché da eventuali donazioni e/o lasciti, che vengono reimpiegati per la realizzazione delle attivi- tà connesse con le finalità statutarie. A essa fanno carico gli oneri relativi all’espletamento delle attività statutarie e quelle generali di gestione, nonché per l’acquisizione dei beni strumentali tecnici di documentazione scientifica. È assolutamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, agli associati utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – Esercizio Finanziario

Gli esercizi finanziari, riguardanti l’attività sociale, si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presentato all’assemblea, nei termini stabiliti dal presente Statuto o dalle leggi vigenti. Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto deduzione di qualsiasi spesa ed impegno, sarà devoluto secondo gli scopi statutari.

Art. 18 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e fissando le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l’osservanza delle norme inderogabili di legge. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e le modalità e la devoluzione del patrimonio, destinati alla realizzazione di altri scopi sociali e, in ogni caso, a favore di altre associazioni e/o enti con scopi e/o utilità analoghe, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia, in particolare a quelle previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, che prevalgono su quelle del presente statuto, qualora inderogabili.

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