STATUTO
ART. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita un’associazione professionale e culturale denominata “IRASE
REGIONALE Emilia Romagna – ISTITUTO PER LA RICERCA
ACCADEMICA SOCIALE ED EDUCATIVA”, (di seguito per brevità
“IRASE Emilia Romagna”) senza vincoli di rappresentazione grafica, cui ade-
risce il personale del comparto scuola, della formazione professionale e del
mondo accademico.
L’associazione non persegue fini di lucro.
ART. 2 – SEDE
L’IRASE Emilia Romagna ha sede legale a Bologna in Via Serena n. 2/2,
presso la sede confederale della UIL Regionale Emilia Romagna.
Al fine di progettare le varie iniziative in base alle effettive esigenze locali e
alle decisioni assunte dall’assemblea dei soci, vengono individuati a scopo or-
ganizzativo coordinatori provinciali, la cui azione si svolgerà in sintonia con
gli organi regionali e con quanto stabilito dal presente statuto.
ART. 3 – SCOPI E FINALITÀ
L’IRASE Emilia Romagna si prefigge di raggiungere e perseguire le proprie
finalità anche in relazione agli scopi e agli obiettivi della Federazione della
UIL Scuola RUA.
L’associazione si propone:
1) di promuovere attività di ricerche:
a) in relazione ai metodi di misurazione e verifica della qualità dei processi
formativi;
b) in relazione ai problemi dell’istruzione, della formazione professionale e
della cultura;
c) per i processi educativi più complessi, i problemi sociali e la verifica delle
condizioni ambientali e strutturali connesse con le attività educative e forma-
tive;
2) di organizzare e gestire, mediante l’impiego di persone iscritte in albi pro-
fessionali in proprio e per conto terzi:
a) attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza del persona-
le della scuola di ogni ordine e grado e della formazione professionale;
b) attività di preparazione per i candidati ai concorsi di accesso ai posti di ruo-
lo, inerenti alle qualifiche funzionali, previste per il personale del comparto
scuola;
3) di effettuare pubblicazioni informative in materia e organizzare convegni e
studi;
4) di gestire l’attività associativa anche unitamente o per mezzo di associazio-
ni aventi scopi affini e analoghi.
5) di promuovere:
– lo sviluppo e l’adeguamento costante del sistema formativo in Emilia-Roma-
gna, in relazione alle esigenze della società e il riconoscimento e la rivaluta-
zione di tutte le professionalità;
– il confronto fra le diverse figure professionali operanti nel mondo della
scuola;
– la condivisione di tematiche relative all’educazione, formazione e istruzione
nella comunità educante;
– l’apertura a proposte tematiche comunitarie e internazionali;
– la cultura relativa alla sicurezza nella scuola come luogo di lavoro.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza
fine di lucro, esercitare in via secondaria e strumentale anche attività commer-
ciali marginali, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
Restano in ogni caso escluse tutte le attività professionali tutelate, riservate
agli iscritti in albi di legge.
ART. 4 – SOCI
Possono far parte dell’associazione e sono distinti in:
a) soci ordinari: coloro che appartengono al comparto scuola; docenti univer-
sitari; ispettori tecnici; esperti dei problemi della ricerca educativa e didattica
e della progettazione didattica e formativa; artisti, scrittori, musicisti legati al
mondo della scuola, dell’università e delle accademie; nonché personale della
formazione professionale. Tali soci sono ammessi, dietro presentazione di re-
golare domanda vistata da due soci ordinari, con delibera della giunta esecuti-
va, e previo versamento della quota annuale di sottoscrizione, fissata
dall’assemblea, e, in prima istanza, dalla giunta esecutiva;
b) soci sostenitori: coloro i quali si impegnino a sostenere le attività sociali,
effettuando versamenti al fondo comune di dotazione;
c) soci onorari: coloro i quali, per le loro specifiche qualità personali, siano ri-
conosciuti tali dagli organi dell’associazione stessa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
ART. 5 – ORGANI
Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea dei soci;
– la giunta esecutiva;
– il presidente;
– il vice presidente;
– il comitato tecnico-scientifico;
– il collegio sindacale;
– il collegio dei probiviri.
ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è composta da tutti i soci ordinari in regola con il versamento
della quota associativa o del contributo annuo.
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del piano an-
nuale di attività, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della relazio-
ne annuale sull’attività svolta e, in seduta straordinaria, per iniziativa del pre-
sidente o per decisione della giunta esecutiva, o su richiesta motivata di alme-
no un quinto dei soci.
L’assemblea è convocata dal presidente con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, o con p.e.c., contenente l’ordine del giorno, inviata a tutti i so-
ci, almeno quindici giorni prima della data della riunione ovvero trasmessa
con modo di comunicazione telematico che fornisca riscontro dell’avvenuta
ricezione, previa affissione della convocazione presso la sede almeno quindi-
ci giorni prima della data fissata.
In seduta ordinaria, l’assemblea:
– elegge la giunta esecutiva;
– elegge il collegio sindacale;
– elegge il collegio dei probiviri;
– discute e approva la relazione annuale del presidente;
– approva annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
– stabilisce le linee programmatiche di attività dell’associazione;
– delibera sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sulle questioni
di maggiore importanza riguardanti l’attività della stessa;
– determina la misura della quota associativa e l’eventuale adeguamento del
contributo annuo.
In seduta straordinaria l’assemblea delibera:
– sulle modifiche dello statuto;
– sullo scioglimento dell’associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquida-
tori.
In sede ordinaria l’assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, e, in seconda con-
vocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci, e delibera con la mag-
gioranza semplice dei voti dei soci presenti personalmente o per delega.
In sede straordinaria, l’assemblea è validamente costituita, sia in prima sia in
seconda convocazione, con la presenza di tre quarti degli iscritti e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti personalmente o per de-
lega, salvo quanto previsto al successivo articolo 17.
È consentito il conferimento della delega ad altro socio, purché non faccia
parte della giunta esecutiva o del collegio sindacale. Ciascun socio non può
ricevere più di cinque deleghe.
In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente co-
stituita quando a essa partecipano l’intera compagine associativa e tutti i
membri della giunta esecutiva e del collegio sindacale. L’assemblea è comun-
que totalitaria quando sono presenti o informati i membri della giunta esecuti-
va e del collegio sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomen-
to posto all’ordine del giorno. Se i membri della giunta esecutiva e del colle-
gio sindacale non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rila-
sciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti
dell’associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argo-
menti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
ART. 7 – LA GIUNTA ESECUTIVA
La giunta esecutiva è formata da tre a undici membri, eletti dall’assemblea
dei soci, compreso il presidente dell’associazione, ai quali è affidata la re-
sponsabilità dei settori e delle sezioni di ricerca.
La giunta esecutiva dura in carica tre anni e può essere rieletta.
La giunta esecutiva provvede alla (e cura la) realizzazione dei progetti e dei
programmi di attività dell’associazione e delle iniziative programmate
dall’assemblea dei soci e alla loro documentazione, predispone il bilancio pre-
ventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
dei soci, provvede all’attribuzione di incarichi di lavoro, coordina le attività e
assicura il buon funzionamento dei servizi, provvede all’organizzazione delle
proprie riunioni e cura l’attuazione delle proprie delibere.
La giunta esecutiva ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria,
con ogni facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungi-
mento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge, o per statuto, sono
espressamente riservati all’assemblea dei soci.
Le decisioni della giunta esecutiva sono valide se approvate con la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi componenti oltre il Presidente e deliberate
con la maggioranza semplice dei voti.
In calce a tutti gli atti andrà riportata la seguente dicitura: “Le articolazioni
regionali dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile, e rispondo-
no in proprio degli impegni assunti sia con riferimento ai beni di loro perti-
nenza sia alle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con
quelle sub Art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale, adottato
con successiva delibera della Giunta Esecutiva, approvata dall’Assemblea
dei Soci dell’IRASE regionale”.
Nei rapporti interni ed esterni la giunta esecutiva, nell’ambito dei propri com-
piti istituzionali e funzioni, utilizzerà esclusivamente la denominazione, il
marchio e il logo “IRASE Regionale Emilia Romagna”.
La giunta esecutiva elegge tra i suoi membri un segretario, che redige i verba-
li dei lavori della giunta e dell’assemblea dei soci.
ART. 8 – IL PRESIDENTE
Il presidente regionale è eletto dall’assemblea dei soci per la durata di tre an-
ni ed è rieleggibile.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e firma, per conto
di questa, tutti gli atti attinenti ai giudizi e ai rapporti verso terzi in relazione
esclusivamente agli impegni assunti dall’IRASE regionale.
Al presidente spetta inoltre la presidenza della giunta esecutiva.
Nei rapporti interni ed esterni il Presidente, nell’ambito dei propri compiti
istituzionali e funzioni, utilizzerà esclusivamente la denominazione, il mar-
chio e il logo “IRASE Regionale Emilia Romagna”.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Comitato Tecnico-Scientifi-
co, esercita la sorveglianza sull’attività culturale dell’associazione, assicuran-
do la conformità tra indirizzi programmatici definiti dall’assemblea, decisioni
della giunta esecutiva e loro attuazione, promuove la piena valorizzazione de-
gli apporti propositivi e consultivi del comitato tecnico-scientifico, predispo-
ne la relazione programmatica annuale.
In caso di assenza o di impedimento del presidente i suoi compiti vengono as-
solti dal vice presidente, salva in ogni caso la possibilità di attribuzione di
parte delle funzioni a mezzo di delega rilasciata ad altro membro della giunta
esecutiva.
Possono essere concesse dal presidente o dalla giunta esecutiva, anche a sog-
getti estranei all’associazione, procure speciali per determinati atti.
Ai fini della progettazione e della realizzazione di attività e interventi volti a
soddisfare esigenze locali, in ambito provinciale, può essere designato un
coordinatore, la cui azione si svolgerà in sintonia con gli organi regionali e
con quanto stabilito dal presente statuto.
ART. 9 – IL VICE PRESIDENTE
Il vice presidente è eletto dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni ed è
rieleggibile.
I compiti principali del vice presidente, in caso di assenza o impedimento del
presidente, sono quelli previsti dalla normativa vigente e, in particolare, cura-
re gli aspetti organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità
e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e
gli associati.
Nei rapporti interni ed esterni il vice presidente, nell’ambito dei propri compi-
ti istituzionali e funzioni, utilizzerà esclusivamente la denominazione, il mar-
chio e il logo “IRASE Regionale Emilia Romagna”.
Il vice presidente cura e aggiorna il libro dei soci dell’associazione.
ART. 10 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea dei so-
ci e ha il compito di comporre le eventuali controversie che possono sorgere
tra i soci.
Il collegio è eletto dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni ed è rieleg-
gibile.
Il collegio decide secondo equità e come bonario compositore di ogni even-
tuale controversia.
Le decisioni assunte dal collegio dei probiviri non sono impugnabili e devo-
no essere eseguite dagli organi dell’associazione.
ART. 11 – IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il comitato tecnico-scientifico è composto da un numero dispari di membri, e
con un massimo di 55 (cinquantacinque), nominati dalla giunta esecutiva, an-
che fra i non associati, ed è coordinato dal presidente della giunta esecutiva o
da un suo delegato.
Sono chiamati a far parte del comitato tecnico-scientifico studiosi e operatori,
anche stranieri, competenti nei vari settori attinenti alle finalità statutarie.
Il comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni. I suoi membri possono
essere riconfermati nella carica.
Il comitato tecnico-scientifico ha funzione consultiva; formula pareri, propo-
ste, raccomandazioni ed esprime una valutazione tecnica sui programmi e sui
risultati scientifici dell’attività dell’associazione.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta
l’anno.
Il comitato tecnico-scientifico elegge tra i suoi membri un segretario che redi-
ge i verbali dei lavori del comitato.
ART. 12 – IL COLLEGIO SINDACALE
L’assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, composto da tre membri ef-
fettivi e due supplenti, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Essa
nomina pure il presidente del collegio sindacale.
I sindaci hanno poteri e obblighi stabiliti dalla legge in relazione alle norme
applicabili in materia societaria. Il collegio sindacale ha il compito di control-
lare la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile dell’associazione e
di vigilare sull’osservanza delle norme di legge e di quelle derivanti dal pre-
sente statuto.
Esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo, predisposti dalla giunta
esecutiva, e ne riferisce ai soci.
Altri compiti del collegio sindacale, in particolare, sono:
– partecipare alle riunioni assembleari e di giunta esecutiva, senza però diritto
di voto;
– verificare la legittimità delle operazioni della giunta esecutiva e dei suoi
membri;
– verifica dei bilanci, rendiconti consuntivo e preventivo annuale, prima della
loro presentazione all’assemblea;
– redazione della relazione annuale al bilancio, rendiconto consuntivo e sua
presentazione all’assemblea;
– convocazione, in caso di necessità, di un’assemblea, qualora la giunta esecu-
tiva non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del presidente e del
vice presidente della giunta. Per le riunioni del collegio sindacale vanno re-
datti processi verbali che, sottoscritti dagli intervenuti, vanno trascritti
nell’apposito libro. Il collegio sindacale elegge tra i suoi membri un segreta-
rio che redige i verbali dei lavori del collegio.
ART. 13 – GRATUITÀ DEGLI INCARICHI
Tutti gli incarichi sono ricoperti senza alcun onere per l’associazione, salvo il
rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Con la maggioranza prevista per le deliberazioni in seduta straordinaria di cui
all’art. 6 dello statuto, l’assemblea dei soci può attribuire un compenso al pre-
sidente e al vice presidente dell’associazione, proporzionato all’attività
svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque,
non superiore a quello previsto in enti che operano in settori e condizioni
uguali o analoghi a quello dell’associazione.
ART. 14 – ORGANIZZAZIONE INTERNA
Le attività dell’ IRASE Regionale Emilia Romagna possono svolgersi tramite
settori o sezioni di ricerca, commissioni di studio o gruppi di progetto. Le
commissioni o i gruppi sono istituiti di volta in volta con decisione della giun-
ta esecutiva in base ai programmi di lavoro stabiliti dalla giunta stessa e sugli
indirizzi deliberati dall’assemblea. I membri delle sezioni, commissioni o dei
gruppi di lavoro vengono nominati dal vice presidente, su conforme decisio-
ne della giunta esecutiva.
ART. 15 – PATRIMONIO E GESTIONE
L’associazione ha autonomia patrimoniale e gestisce le entrate derivanti dalle
quote associative, dai contributi e dai proventi di attività, nonché da eventuali
donazioni e/o lasciti, che vengono reimpiegati per la realizzazione delle attivi-
tà connesse con le finalità statutarie.
A essa fanno carico gli oneri relativi all’espletamento delle attività statutarie
e quelli generali di gestione, nonché per l’acquisizione dei beni strumentali
tecnici di documentazione scientifica.
È assolutamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, agli asso-
ciati utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vi-
ta dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano im-
poste dalla legge.
ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO
Gli esercizi finanziari riguardanti l’attività sociale si chiudono il 31
(trentuno) dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presenta-
to all’assemblea nei termini stabiliti dal presente statuto o dalle leggi vigenti.
Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto deduzione
di qualsiasi spesa e impegno, sarà devoluto secondo gli scopi statutari.
ART. 17 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea determinerà le modali-
tà della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e fissando le attribuzio-
ni, i poteri e i compensi, ferma l’osservanza delle norme inderogabili di legge.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, le sue modalità e la devolu-
zione del patrimonio (da destinarsi alla realizzazione di altri scopi sociali e,
in ogni caso, a favore di altre associazioni e/o enti con scopi e/o utilità analo-
ghe) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 18 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle
norme di legge in materia, in particolare a quelle previste dal D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), che prevalgono su quelle del presente
statuto ove inderogabili.